
ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI DEL COMUNE DI CAPRI
STATUTO SOCIALE
Titolo I
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SCOPI
ARTICOLO 1
E’ costituita in Capri una libera ed apolitica Associazione denominata ASCOM “ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI DEL COMUNE DI CAPRI.”
Essa aderisce all’ASSOCIAZIONE GENERALE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI con sede in Napoli, Piazza Salvo d’Acquisto n, 32.
ARTICOLO 2
L’Associazione ha per scopo la rappresentanza e la tutela delle imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi del Comune di Capri, nei confronti di qualsiasi autorità, Ente ed Associazione nel pubblico interesse ed in quello degli associati tutti.
Essa ha inoltre lo scopo di:
a) promuovere ed attuare iniziative promozionali per l’incentivazione commerciale, turistica e dei servizi, anche in collaborazione con altri Enti ed Organizzazioni;
b) promuovere la formazione professionale ed il progresso degli operatori e degli addetti al commercio, al turismo ed ai servizi;
c) raccogliere ed elaborare tutti gli elementi, le notizie ed i dati relativi a questioni interessanti le attività degli associati;
d) promuovere e favorire la costituzione di enti, Istituti ed Organi, ivi compresi Cooperative, Consorzi e Società, che abbiano per scopo la valorizzazione delle attività commerciali turistiche e dei servizi;
e) esercitare tutte quelle funzioni che le siano demandate in virtù di Leggi, Regolamenti e Disposizioni delle competenti Autorità;
f) collaborare con L’Associazione generale della Provincia di Napoli, per l’attuazione dei fini istituzionali di quest’ultima.
Titolo II
SOCI
ARTICOLO 3
Possono far parte dell’Associazione in qualità di associati gli esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi, gli agenti e rappresentanti di commercio nonché le imprese ausiliarie del commercio del Comune di Capri.
L’associato, laddove sia impossibilitato a partecipare alle votazioni per l’elezioni dell’organo esecutivo, può delegare il coniuge, altro componente il nucleo familiare o il dirigente d’azienda.
Per le Società, la rappresentanza nell’Associazione e nell’Assemblea è devoluta al legale rappresentante o ad uno dei Soci legalmente delegato.
Oltre ai partecipanti all’atto costitutivo dell’Associazione possono essere ammessi, in prosieguo, le persone e le Società legalmente costituite che esercitino le attività di cui la primo comma.
Potranno continuare a far parte dell’Associazione gli eredi degli associati, purchè continuino essi la stessa attività commerciale, delegando uno di loro a rappresentarli. La quota o il contributo associativo, in nessun caso rivalutabile, resta intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
ARTICOLO 4
Per l’ammissione all’Associazione è necessaria una domanda al Presidente con la quale l’interessato deve esplicitamente dichiarare di obbligarsi all’osservanza del presente Statuto e dei Regolamenti associativi e di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale.
Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, accoglierà la domanda, ove risulti accertata l’esistenza dei requisiti necessari e l’interessato sia ritenuto moralmente degno di appartenere all’Associazione.
ARTICOLO 5
La domanda di iscrizione impegna l’associato a tutti gli effetti di legge e Statutari.
L’iscrizione vale per un anno e si intende tacitamente rinnovata annualmente.
ARTICOLO 6
Gli associati non possono, pena l’espulsione, far parte contemporaneamente di Associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi.
ARTICOLO 7
La qualità di Associato si perde:
a) per dimissioni, che devono essere presentate con lettera raccomandata;
b) per decadenza, quando venga meno uno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
c) per espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo, nei confronti dell’associato che venga meno al rispetto delle norme statutarie o che si renda moralmente indegno di continuare a far parte dell’Associazione.
ARTICOLO 8
L’esercizio dei diritti sociali è riservato agli associati in regola con i versamenti delle quote associative annuali.
Gli associati sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite, nei limiti della rispettiva competenza dagli organi dell’Associazione ed osservare, altresì, scrupolosamente e legalmente gli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalla disciplina sociale.
ARTICOLO 9
COSTITUZIONE DELLE CATEGORIE
Le imprese turistiche, commerciali e dei servizi operanti nel Comune di Capri sono ripartite in sei Categorie; gli iscritti vengono assegnati alle Categorie con riferimento all’attività prevalente.
Le attività sono così costituite:
1) Alimentari e produzioni locali Panetterie – Dolciumi – Liquori – Macellerie – Pescherie – Ortofrutticoli – Grossisti vari e Supermercati.
2) Abbigliamento – Intimo e Biancheria – Tessuti – Mercerie – Pelletterie e Calzature
3) Pubblici esercizi ( Bar – Pasticcerie e Gelaterie – Night – Taverne)
4) Pubblici esercizi (Ristoranti – Alberghi – Pizzerie – Tavole calde e Risto pub
5) Gioiellerie e preziosi – Profumerie – Cartolibrerie Articolo da regalo – Ceramiche – Souvenirs – Arredo casa e Fiorai.
6) Articoli tecnici (Foto ottica – Elettrici – Ferramenta – Edili – Casalinghi) Tabacchi e Ricevitorie lotto – Servizi vari e trasporti.
Ove lo sviluppo commerciale consigli raggruppamenti differenti, questi potranno essere proposti dal Consiglio Direttivo alla delibera dell’Assemblea generale.
Titolo III
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE E CARICHE SOCIALI
ARTICOLO 10
Sono Organi dell’Associazione:
a) Le Assemblee di Categorie;
b) L’Assemblea generale di tutti i Soci;
c) Il Consiglio Direttivo;
d) Il Presidente;
e) Il Collegio Sindacale.
ARTICOLO 11
L’ASSEMBLEA DI CATEGORIA
L’Assemblea di Categoria è costituita dagli associati aventi affini attività commerciali, turistiche e dei servizi per cui è costituita la Categoria.
Essa esprime pareri e formula voti sulle questioni riguardanti gli interessi della Categoria.
L’Assemblea è convocata dal suo rappresentante di categoria ogni volta che se ne palesi la necessità.
La convocazione può essere richiesta con istanza scritta da almeno un quinto degli iscritti al Rappresentante, il quale dovrà provvedere entro sette giorni. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e degli argomenti da trattare. Esso deve essere portato a conoscenza degli iscritti con almeno tre giorni di anticipo a mezzo di regolare notifica. Le adunanze di Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno la metà di coloro che hanno diritto a parteciparvi. Trascorsa un’ora da quella fissata sull’avviso, l’Assemblea si riterrà costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Ogni partecipante all’Assemblea ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, in caso di parità prevale il voto del Rappresentante.
In caso di impedimento a partecipare all’Assemblea, il Socio può delegare per iscritto altro Socio a rappresentarlo. Ogni Socio non può rappresentare più di un assente.
ARTICOLO 12
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L’Assemblea generale degli associati è costituita da tutti gli iscritti.
Essa è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno e ogni qualvolta se ne palesi la necessità, con le modalità previste per l’Assemblea di Categoria.
La convocazione straordinaria può essere richiesta dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o con istanza sottoscritta da almeno un quinto degli associati.
L’Assemblea:
a) esprime pareri e formula voti sulle questioni riguardanti l’attività generale dell’Associazione e gli interessi delle Categorie da essa rappresentante;
b) delibera sulle relazioni presentante in discussione dal Direttivo dell’Associazione;
c) adempie a tutte le attribuzioni che le siano deferite dal presente Statuto e dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti;
d) approva il bilancio generale consuntivo e preventivo entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno;
e) elegge, secondo i criteri di rappresentanza, i componenti del Consiglio Direttivo;
f) elegge il Presidente;
g) elegge il Consiglio Sindacale.
ARTICOLO 13
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente e dai quattro componenti eletti dall’Assemblea generale
Ove lo sviluppo commerciale consigli ripartizioni differenti queste potranno essere proposte dal Consiglio Direttivo alla deliberazione dell’Assemblea generale.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con le stesse modalità previste per l’Assemblea di Categoria, ogni qualvolta se ne palesi la necessità e comunque una volta ogni tre mesi. E’ altresì convocato su richiesta di un Consigliere o di un Rappresentante di zona o di strada. La riunione del Consiglio è validamente costituita in prima convocazione quando intervenga almeno la metà più uno dei membri. Trascorsa un’ora da quella fissata sull’avviso, la riunione si riterrà costituita in seconda convocazione e sarà valida quando sia presente almeno un terzo del Consiglio Direttivo.
Ciascun Consigliere dispone di un voto e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dai votanti, prevalendo, in caso di parità, il voto del Presidente.
Il Presidente può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, associati esterni esperti sugli argomenti all’ordine del giorno.
Spetta al Consiglio:
a) di curare il conseguimento dei fini statutari dell’Associazione, in armonia con le deliberazioni delle Assemblee;
b) di esaminare particolari problemi inerenti alle attività di categoria e di zona o strada, formulare voti e proporre risoluzioni da presentare agli Organi pubblici competenti;
c) di preparare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea generale, nei termini statutari;
d) di eleggere il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere;
e) di costituire organi tecnico-economici aventi il compito di esaminare particolari problemi;
f) di coadiuvare il Presidente nello svolgimento dell’attività sindacale e di conduzione dell’Associazione;
g) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri delle Assemblee, con riserva di ratifica da parte di queste;
h) di provvedere alle nomine ed alle designazioni di cui all’art. 2, lettera e) del presente Statuto;
i) di assumere e licenziare il personale dell’Associazione.
ARTICOLO 14
IL PRESIDENTE
Il Presidente dirige e rappresenta l’Associazione ad ogni effetto di legge e statutario tanto nei rapporti interni che in quelli esterni; ne ha la firma che può delegare al Vice-Presidente; assegna le deleghe relative a ciascuno dei sei settori di attività di cui al precedente art. 9 tra i quattro Consiglieri risultati eletti nel Consiglio Direttivo e, se ritiene, trattiene per sè una o più deleghe; ciascun delegato diventa così “Rappresentante di Categoria”; in caso di dimissioni di uno o più Consiglieri assegna la/le deìleghe al/ai subentrante/ti; qualora lo ritenga, ridistribuisce , revoca e riassegna le deleghe stesse;
dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea generale degli associati e del Consiglio Direttivo, vigila e cura l’osservanza della disciplina ed adempie alle altre funzioni che siano a lui affidate dal presente Statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali; è di diritto Presidente dell’Assemblea generale degli associati e del Consiglio Direttivo.
Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nelle sue attribuzioni e lo sostituisce in caso di suo impedimento o vacanza.
Il Consigliere Tesoriere ha la custodia e l’amministrazione del patrimonio sociale, prepara e studia i bilanci e sovraintende all’attività di amministrazione.
ARTICOLO 15
IL COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri, nominati dalla Assemblea generale degli associati, che possono essere scelti anche tra i non associati. Il collegio dei Sindaci adempie alle funzioni ispettive sulla gestione amministrativa della Associazione e ne riferisce all’Assemblea dei Soci nella sua convocazione ordinaria. Alla sua prima convocazione, il Collegio provvederà a nominare il proprio Presidente, scelto tra i suoi componenti. I Sindaci, previa comunicazione alla Presidenza, hanno facoltà di consultare l’elenco degli associati e di verificare i libri contabili.
ARTICOLO 16
Tutte le cariche dell’Associazione sono gratuite e durano un quinquennio. Un Presidente non può essere rieletto dopo essere stato in carica per due mandati quinquennali consecutivi. Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci di cui all’art. 3 del presente Statuto, nonché i direttori e gli institutori di ditte associate i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla Legge e dal Regolamento. Questi ultimi cesseranno dalla carica in seno all’Associazione quando verrà a cessare la loro rappresentanza con la relativa perdita dei requisiti nelle singole aziende che rappresentano.
Il Consigliere che per tre sedute consecutive non partecipa alle riunioni senza giustificato motivo, decade dalla carica.
ARTICOLO 17
DIMISSIONI
Le dimissioni dei Soci e dei Consiglieri sono presentante al Presidente. Le dimissioni del Presidente sono presentante alla Assemblea generale dei Soci. Nelle more, il Vice-Presidente assumerà la carica di Presidente pro-tempore.
Le dimissioni della metà più uno del Consiglio Direttivo, provocano la decadenzadell’intero Consiglio.
Il Consiglio Direttivo, nel caso di dimissioni o recesso per qualsiasi causa di un proprio componente, ne nomina un altro, rispettando la graduatoria dei non eletti.
Titolo IV
AMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 18
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dall’ammontare delle quote associative dovute dall’associato;
b) dagli interessi attivi, da altre rendite e dalle somme incassate per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, ecc.)
Sono spese di ordinaria amministrazione:
a) spese generali: fitto, sede, cancellerie, stampati, spese postali, personale;
b) contributo annuale all’Associazione generale del commercio del turismo e dei servizi della Provincia di Napoli.
c) Tutte le spese di straordinaria amministrazione sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 19
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
Il patrimonio dell’Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, dovrà essere devoluto obbligatoriamente ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
Titolo V
ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI DELLA PROVINCAI DI NAPOLI – MODIFICHE ALLO STATUTO
ARTICOLO 20
L’adesione all’Associazione generale del commercio, del turismo e dei servizi della Provincia di Napoli comporta l’obbligo dell’osservanza dello Statuto della stessa, nonché del versamento del contributo annuo fissato dal competente organo della stessa.
I bilanci annuali dell’Associazione, nonché i verbali delle Assemblee generali degli associati devono essere trasmessi per conoscenza all’Ascom provinciale. L’inosservanza delle norme statutarie determina la decadenza dell’intero Consiglio Direttivo. L’Associazione generale della Provincia di Napoli avrà la facoltà di assumere quei provvedimenti di gestione transitoria ritenuti necessari e praticabili per il sollecito ristabilimento degli Organi direttivi dell’Associazione aderente.
Inoltre, a suo insindacabile giudizio, provvederà al ripristino ed alla riorganizzazione delle strutture locali, ogniqualvolta lo ritenesse opportuno, sia a causa delle carenze dirigenziali, sia per il mancato rinnovo delle cariche sociali, sia per la mancata osservanza dello Statuto dell’Ascom provinciale, e ciò al fine di assicurare puntualmente la tutela delle legittime aspettative degli operatori economici.
ARTICOLO 21
Le modifiche al presente Statuto, che, comunque, non potranno essere in contrasto e difformità con lo Statuto dell’Associazione generale della Provincia di Napoli, possono essere proposte dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati. Sulle proposte di modifica dovrà deliberare l’Assemblea generale dei Soci.
ARTICOLO 22
DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di Legge e i principi di diritto.
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLE NORME STATUTARIE
- Ha diritto di voto l’Associato regolarmente iscritto ed in regola con il pagamento della quota associativa.
- Per l’elezione a Consigliere sono eleggibili tutti gli iscritti alle rispettive Categorie di cui all’art. 9 del presente Statuto.
- Per l’elezione a Presidente sono eleggibili tutti gli iscritti.
- Sono eletti Consiglierii primi quattro Associati che avranno avuto il maggior numero di voti.
- E’ eletto Presidente il candidato che avrà avuto il maggior numero di voti.
- L’Associato può votare anche per conto di un altro iscritto, purchè munito di apposita delega scritta, in caso di parità di voti sia per il Presidente sia per i Consiglieri, sarà eletto il più anziano d’età.
- Pena la nullità, per l’elezione dei quattro Consiglieri, l’elettore deve indicare nell’apposita scheda già predisposta, il nome di uno solo degli iscritti all’Associazione che avrà presentato la propria candidatura a Consigliere.
- Ad inizio delle operazioni di votazione il Consiglio Direttivo eleggerà la Commissione elettorale composta da tre persone. Queste tra loro eleggeranno il Presidente della Commissione. La Commissione presiederà alle operazioni di votazione ed a quelle di scrutinio, proclamando i risultati.
- Per quanto non previsto sia dallo Statuto che dal presente Regolamento, si rinvia allo Statuto dell’Associazione provinciale ed alle norme di Legge.
- E’ prevista al nomina di un Rappresentante di zona o di strada, eletto dai Soci di tutte le Categorie della stessa zona o strada.
La suddivisione è la seguente:
1) Via Camerelle – P.zza Umberto I – Via V.Emanuele – Via F.Serena – Via S.Teresa – P.tta I.Cerio – via Valentino
2) Via Roma –Via Acquaviva – Via Lo Palazzo – Marina Piccola
3) Via Le Botteghe – Via Fuorlovado e traverse Via Longano – Via Listrieri – Via Sopramonte – Via Matermania – Via Tiberio
4) Marina Grande.
I suddetti Rappresentanti di zona o di strada riferiscono al Presidente ed al Collegio Direttivo sui problemi generali attinenti alle proprie zone o strade, suggerendo tutti gli interventi che reputano necessari ed attuabili, e possono, altresì, richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo e di parteciparvi senza diritto di voto.
Il Presente Statuto è stato approvato dalla Assemblea generale dei Soci tenutasi il 6 dicembre 2012.
Letto, firmato e sottoscritto.